Spostamenti tra comuni, le precisazioni del prefetto di Trapani

Spostamenti tra comuni, le precisazioni del prefetto di Trapani

Non ci può essere alcuna deroga del prefetto al Dpcm dello scorso 3 novembre che ha fatto scattare la zona arancione in Sicilia, con il conseguente divieto di spostamento tra i comuni. Sempre salvo motivi che rientrano tra quelli previsti nella autocertificazione. Il prefetto Tommaso Ricciardi attraverso una nota, chierisce la situazione che riguarda gli spostamenti tra i comuni di Trapani ed Erice.  “Non rientra tra le prerogative del Prefetto – si legge nel comunicato – la possibilità di derogare alle disposizioni previste dalla legislazione emergenziale per il contenimento dell’epidemia”. Quindi quanto previsto nel provvedimento del governo vale anche per le esigenze di spostamento dei cittadini dei limitrofi Comuni di Trapani e di Erice. Anche se comunque, tenuto conto del particolare contesto urbanistico dei due territori, come già fatto durante il lockdown di marzo, un minimo di tolleranza ci sarà. Ma sempre per spostamenti in zona. E sempre per validi motivi.  “Tenuto conto – si legge ancora nella nota della Prefettura – della specifica conformazione territoriale e della sostanziale integrazione dell’area urbana dei due Comuni, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è convenuto che i controlli siano attuati secondo criteri di prudente ed equilibrato apprezzamento, anche alla luce delle generali regole precauzionali che suggeriscono, non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove, comunque, sia possibile soddisfare le proprie esigenze”. Dunque, se per andare la spesa si “sconfina” nel vicino supermercato che ricade nel comune confinante, questo spostamento rientra comunque nelle previsioni del dpcm visto che “sono consentiti non solo gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, ma anche gli spostamenti necessari per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione, dunque, deve ritenersi ammesso lo spostamento – si legge sempre nel documento diramato dagli uffici di Palazzo del Governo – per recarsi, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o comunque per fruire di altri servizi non sospesi (compresi i luoghi di culto), quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale, ma in quello limitrofo. Fermo restando che gli spostamenti ammessi dalla sopra richiamata disposizione dovranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione”.

Di seguito la nota integrale diramata dalla Prefettura

Il DPCM 3 novembre 2020, al fine di limitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha previsto stringenti limitazioni agli spostamenti, modulando gli interventi in relazione alle differenti criticità rilevate a livello regionale, attraverso l’individuazione di tre diverse tipologie di aree territoriali (gialle, arancioni e rosse) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio.

Con riferimento alle aree arancioni, tra le quali, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, è inclusa anche la Regione Siciliana, l’art. 2, comma 4, lett. b), del predetto DPCM prevede che “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Come emerge chiaramente dal dato letterale della norma, pertanto, sono consentiti non solo gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, ma anche gli spostamenti necessari per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

In forza di tale previsione, dunque, deve ritenersi ammesso lo spostamento per recarsi, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o comunque per fruire di altri servizi non sospesi (compresi i luoghi di culto), quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale, ma in quello limitrofo. Fermo restando che gli spostamenti ammessi dalla sopra richiamata disposizione dovranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

Premesso quanto sopra, e precisato che non rientra tra le prerogative del Prefetto la possibilità di derogare alle disposizioni previste dalla legislazione emergenziale per il contenimento dell’epidemia, si può ritenere che la disposizione in argomento risponda anche alle esigenze di spostamento dei cittadini dei limitrofi Comuni di Trapani e di Erice.

Tuttavia, tenuto conto della specifica conformazione territoriale e della sostanziale integrazione dell’area urbana dei due Comuni, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è convenuto che i controlli siano attuati secondo criteri di prudente ed equilibrato apprezzamento, anche alla luce delle generali regole precauzionali che suggeriscono, non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove, comunque, sia possibile soddisfare le proprie esigenze.